ISCRIZIONI 2023/2024
SCUOLA DELL'INFANZIA
Le iscrizioni si effettuano dal 9 al 30 gennaio 2023 per l'anno scolastico 2023/2024, avverranno con modello cartaceo da consegnare all'ufficio di segreteria in via Verdi 113.
Allegati:
- Domanda di Iscrizione_ scuola dell'Infanzia_2023_24.pdf
- Domanda Conferma scuole dell'Infanzia_2023-24.pdf
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIO DI PRIMO GRADO
Le iscrizioni si effettueranno dal 9 al 30 gennaio 2023 PER VIA TELEMATICA, seguendo i seguenti passaggi:
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-accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022;
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− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023;
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− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023;
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− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni.
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta elettronica.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-quater2 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.2 Art. 316, co. 1, c.c. - Responsabilità genitoriale - Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337-ter, co. 3, c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli - La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.Art. 337-quarter, co. 3, c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso - Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.